NUOVE
NORME SULLA CITTADINANZA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
Art. 1.
- E' cittadino per nascita:
a. il figlio di padre o di madre cittadini;
b. chi e nato nel territorio della Repubblica
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero
se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
- E' considerato cittadino per nascita il figlio
di ignoti trovato nel territorio della Repubblica,
se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2.
- Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale
della filiazione durante la minore eta del figlio
ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge.
- Se il figlio riconosciuto o dichiarato e maggiorenne
conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo
dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione
di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere
la cittadinanza determinata dalla filiazione.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai figli per i quali la paternita o maternita
non puo essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto
giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli
alimenti.
Art. 3.
- Il minore straniero adottato da cittadino italiano
acquista la cittadinanza.
- La disposizione del comma 1 si applica anche nei
confronti degli adottati prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
- Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato,
questi perde la cittadinanza italiana, sempre che
sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
- Negli altri casi di revoca l'adottato conserva
la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca
intervenga durante la maggiore eta dell'adottato,
lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se la riacquisti, potra comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
- Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la
madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a. se presta effettivo servizio militare per lo
Stato italiano e dichiara preventivamente di voler
acquistare la cittadinanza italiana;
b. se assume pubblico impiego alle dipendenze
dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana;
c. se, al raggiungimento della maggiore eta, risiede
legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento,
di voler acquistare la cittadinanza italiana.
- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento
della maggiore eta, diviene cittadino se dichiara
di voler acquistare la cittadinanza italiana entro
un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente
da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica,
ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se
non vi e stato scioglimento, annullamento o cessazione
degli effetti civili e se non sussiste separazione
legale.
Art. 6. (nota)
- Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi
dell'articolo 5:
a. la condanna per uno dei delitti previsti nel
libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice
penale;
b. la condanna per un delitto non colposo per
il quale la legge preveda una pena edittale non
inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad
una pena detentiva superiore ad un anno da parte
di una autorita giudiziaria straniera, quando la
sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati
motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
- Il riconoscimento della sentenza straniera e richiesto
dal procuratore generale del distretto dove ha sede
l'ufficio dello stato civile in cui e iscritto o trascritto
il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui
al comma 1, lettera b).
- La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi
della condanna.
- L'acquisto della cittadinanza e sospeso fino a
comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata
promossa azione penale per uno dei delitti di cui
al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo,
nonché per il tempo in cui e pendente il procedimento
di riconoscimento della sentenza straniera, di cui
al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7.
- (comma abrogato dal d.p.r. n. 362/94)
- Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
Art. 8.
- Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge
l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le
cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti
di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica,
il decreto e emanato su conforme parere del Consiglio
di Stato. L'istanza respinta puo essere riproposta
dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
- L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza
e preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza
stessa, corredata dalla prescritta documentazione,
sia decorso il termine di due anni.
Art. 9.
- La cittadinanza italiana puo essere concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a. allo straniero del quale il padre o la madre
o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, o che e
nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni,
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo
4, comma 1, lettera c);
b. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente
alla adozione;
c. allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze
dello Stato;
d. al cittadino di uno Stato membro delle Comunita
europee se risiede legalmente da almeno quattro
anni nel territorio della Repubblica;
e. all'apolide che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica;
f. allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito
il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri , su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, la
cittadinanza puo essere concessa allo straniero quando
questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero
quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
- Il decreto di concessione della cittadinanza non
ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta,
entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare
la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11.
- Il cittadino che possiede, acquista o riacquista
una cittadinanza straniera conserva quella italiana,
ma puo ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca
la residenza all'estero.
Art. 12.
- Il cittadino italiano perde la cittadinanza se,
avendo accettato un impiego pubblico od una carica
pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da
un ente internazionale cui non partecipi l'Italia,
ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,
non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione
che il Governo italiano puo rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
- Il cittadino italiano che, durante lo stato di
guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non
abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per
tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia
acquistato volontariamente la cittadinanza, perde
la cittadinanza italiana al momento della cessazione
dello stato di guerra.
Art. 13.
- Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a. se presta effettivo servizio militare per lo
Stato italiano e dichiara previamente di volerla
riacquistare;
b. se, assumendo o avendo assunto un pubblico
impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero,
dichiara di volerla riacquistare;
c. se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito
o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione,
la residenza nel territorio della Repubblica;
d. dopo un anno dalla data in cui ha stabilito
la residenza nel territorio della Repubblica, salvo
espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e. se, avendola perduta per non aver ottemperato
all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica
accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero
o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno Stato estero, dichiara di volerla
riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza
da almeno due anni nel territorio della Repubblica
e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica
o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
- Non e ammesso il riacquisto della cittadinanza
a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo
3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
- Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed
e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto
se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno,
per gravi e comprovati motivi e su conforme parere
del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo intervenire
entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite.
Art. 14.
- I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza
italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi,
se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15.
- L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha
effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalita richieste.
Art. 16.
- L'apolide che risiede legalmente nel territorio
della Repubblica e soggetto alla legge italiana per
quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili
ed agli obblighi del servizio militare.
- Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato
italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge
o dalle convenzioni internazionali e equiparato all'apolide
ai fini dell'applicazione della presente legge, con
esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17. (note)
- Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione
degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista
se effettua una dichiarazione in tal senso entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219
della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 18.
- Le persone gia residenti nei territori che sono
appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate
all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti
in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli
effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli
stranieri di origine italiana o nati nel territorio
della Repubblica.
Art. 19. (nota)
- Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio
1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello
stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle
opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai
sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le
potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a
Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20.
- Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di
cittadinanza acquisito anteriormente alla presente
legge non si modifica se non per fatti posteriori
alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21. (nota)
- Ai sensi e con le modalita di cui all'articolo 9,
la cittadinanza italiana puo essere concessa allo
straniero che sia stato affiliato da un cittadino
italiano prima della data di entrata in vigore della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
nel territorio della Repubblica da almeno sette anni
dopo l'affiliazione.
Art. 22. (nota)
- Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano gia perduto la cittadinanza
italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno
1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art. 23.
- Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione,
il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la
prestazione del giuramento previste dalla presente
legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del
comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire
la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'autorita diplomatica o consolare
del luogo di residenza.
- Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli
atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla
conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana
vengono trascritti nei registri di cittadinanza e
di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto
di nascita.
Art. 24. (abrogato dal d.P.R.
3 novembre 2000, n. 296)
Art. 25.
- Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della
presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua
entrata in vigore, con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26. (note)
- Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la
legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge
1› dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge
4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice
civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo
39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15
maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge.
- E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo
5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123,
e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986,
n. 180.
- Restano salve le diverse disposizioni previste
da accordi internazionali.
Art. 27.
- La presente legge entra in vigore sei mesi dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 6
I delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi
I, II e III, del codice penale, sono quelli contro la
personalita internazionale e interna dello Stato e contro
i diritti politici del cittadino.
Note all'art. 17
Il testo degli articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912
(Sulla cittadinanza italiana) e il seguente:
"Art. 8. - Perde la cittadinanza:
- chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera
e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria
residenza;
- chi, avendo acquistata senza concorso di volonta
propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare
alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito
all'estero la propria residenza. Puo il Governo nei
casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione
del trasferimento della residenza all'estero;
- chi, avendo accettato impiego da un governo estero
od essendo entrato al servizio militare di potenza
estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo
italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego
o il servizio. La perdita della cittadinanza nei casi
preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi
del servizio militare, salve le facilitazioni concesse
dalle leggi speciali (*)".
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre
1988, n. 974 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1988, n. 43 - 1a
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita dell'art.
8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonché dell'art.
1, lettera b), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
nella parte in cui non prevedono che siano esentati
dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano
perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto
di quella di un altro Stato nel quale abbiano gia prestato
servizio militare.
"Art. 12. - I figli minori non emancipati da
chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini
salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo
la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza
straniera. Il figlio pero dello straniero per nascita,
divenuto cittadino, puo entro l'anno dal raggiungimento
della maggiore eta o dalla conseguita emancipazione,
dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri quando abbiano comune la residenza
col genitore esercente la patria potesta o la tutela
legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.
Saranno pero loro applicabili le disposizioni degli
articoli 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso che la madre esercente la patria potesta
o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza
diversa da quella del padre premorto. Non si applicano
invece al caso in cui la madre esercente la patria potesta
muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove
nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di
tutti i figli di primo letto".
Il testo dell'art. 5 della legge n. 123/1983 (Disposizioni
in materia di cittadinanza), abrogata dall'art. 26 della
legge qui pubblicata, e il seguente: "Art. 5. -
E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo,
di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di
doppia cittadinanza, il figlio dovra optare per una
sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della
maggiore eta".
Il testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma
del diritto di famiglia) e il seguente: "Art. 219.
- La donna che, per effetto di matrimonio con straniero
o di mutamento di cittadinanza da parte del marito,
ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata
in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione
resa all'autorita competente a norma dell'art. 36 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912,
n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della
presente legge".
Nota all'art. 19
L'art. 19 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, e cosi formulato:
"Art. 19.
- I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano
domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un
altro Stato per effetto del presente Trattato, ed
i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto
riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini
godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato
al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi
che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato
medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza
italiana al momento in cui diverranno cittadini dello
Stato subentrante.
- Il governo dello Stato al quale il territorio e
trasferito, dovra disporre, mediante appropriata legislazione
entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente
Trattato, perché tutte le persone di cui al par. 1,
di eta superiore ai diciotto anni (e tutte le persone
coniugate, siano esse al disotto od al disopra di
tale eta) la cui lingua usuale e l'italiano, abbiano
facolta di optare per la cittadinanza italiana entro
il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
- Qualunque persona che opti in tal senso conservera
la cittadinanza italiana e non si considerera aver
acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il
territorio viene trasferito. L'opzione esercitata
dal marito non verra considerata opzione da parte
della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se
il padre non e vivente, dalla madre, si estendera
tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati,
di eta inferiore ai diciotto anni.
- Lo Stato al quale il territorio e ceduto potra
esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si
trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in
cui l'opzione venne esercitata.
- Lo Stato al quale il territorio e ceduto dovra
assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali,
a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso,
senza distinzione di razza, lingua o religione, il
godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali,
ivi comprese la liberta di espressione, di stampa
e di diffusione, di culto, di opinione politica, e
di pubblica riunione".
Nota all'art. 21
La legge n. 184/1983 reca: "Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori". La citata legge
e entrata in vigore il 1° giugno 1983.
Nota all'art. 22
Per il testo dell'art. 8 della legge n. 555/1912 si
veda in nota all'art. 17.
Note all'art. 26
La legge n. 555/1912 recava norme sulla cittadinanza.
La legge n. 108/1z926 recava: "Modificazioni
ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla
cittadinanza".
Il R.D.L. n. 1997/1934 recava: "Modificazioni
alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza".
L'art. 143- ter del codice civile, aggiunto dall'art.
25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, era cosi formulato:
"Art. 143- ter (Cittadinanza della moglie). - La
moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua
espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio
o del mutamento di cittadinanza da parte del marito
assume una cittadinanza straniera".
La legge n. 123/1983 recava: "Disposizioni in
materia di cittadinanza". L'art. 5, comma secondo,
della medesima legge cosi disponeva: "Nel caso
di doppia cittadinanza, il figlio dovra optare per una
sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della
maggiore eta".
L'art. 39 della legge n. 184/1983 (Disciplina della
adozione e dell'affidamento dei minori) cosi recitava:
"Art. 39. - Il minore di nazionalita straniera
adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista
di diritto tale cittadinanza.
La disposizione del precedente comma si applica anche
nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore
della presente legge".
L'art. 1, comma 1, della legge n. 180/1986 (Modificazioni
all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante
disposizioni in materia di cittadinanza) cosi recitava:
"Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui
all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983,
n. 123, e prorogato fino alla data di entrata in vigore
della nuova legge organica sulla cittadinanza".
Aggiornamenti
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 relativo
alla G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato (con l'art.
8) l'art. 7, comma 1.
La L. 22 dicembre 1994, n. 736 (in G.U. 4/1/1995 n.
3) ha modificato (con l'art. 1) l'art. 17.
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo
alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato (con l'art.
2) l'art. 17.
Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (in S.O. n. 223/L,
relativo alla G.U. del 30/12/2000, n. 303) ha disposto
(con l'art.110) l'abrogazione dell'art. 24.
FORRÁS: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l91_92.html |